AGEVOLAZIONI SUD II

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Nel 2017 dote da 530 milioni per impiegare disoccupati al Sud
Ci saranno 530 milioni di euro a disposizione delle aziende, le quali, nel corso del prossimo anno (1° gennaio-31 dicembre 2017), assumeranno al Sud con contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, disoccupati (di età compresa tra 15 e 24) anni e/o soggetti (dai 25 anni in su) che non lavorano da almeno sei mesi.
Si tratta dell’incentivo contributivo - messo a disposizione da un decreto direttoriale di imminente operatività - che, impiegando fondi strutturali europei, premia i datori di lavoro i quali – senza esservi tenuti da vincoli legali o contrattuali – instaurino rapporti di lavoro stabili nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (dote finanziaria 500 milioni di euro) ovvero in Abruzzo, Molise e Sardegna (stanziamento 30 milioni di euro). A tal fine è rilevante l’ubicazione della sede di lavoro.
Se questa cambia, collocandosi al di fuori dalle regioni agevolate, si perde l’incentivo dal mese successivo al trasferimento; non rileva, invece, la residenza del soggetto da inserire in azienda.
Sono incentivate anche le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa, i part time e le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine.
Restano esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico, quelli con lavoratori pagati tramite voucher e, molto verosimilmente, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.
Semaforo rosso anche per coloro che, nei sei mesi precedenti, hanno già intrattenuto un rapporto di lavoro con la stessa azienda.
L’agevolazione riguarderà la quota di contribuzione datoriale (premio Inail escluso), nel limite di 8.060 euro annui pro capite; in caso di assunzioni a tempo parziale l’importo sarà riproporzionato.
In pratica si tratta di una riproposizione, in forma ridotta, dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014. Tre le principali differenze: la durata (annuale e non triennale); il ristretto bacino di operatività (il Sud e non l’intero territorio); la fruibilità che, diversamente dallo sgravio triennale, postula il rispetto del Regolamento (Ue) 1407 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”. Va, tuttavia, evidenziato che tali regole possono essere superate se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto; a sua volta tale condizione non opera nel caso in cui, nei dodici mesi antecedenti l’assunzione, la riduzione del personale derivi da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.
L’articolo 8 del decreto stabilisce che l’agevolazione per il Sud non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
La regia dell’intera operazione è affidata all’Inps, che dovrà farsi carico anche del controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (si veda la scheda sopra).
Si evidenzia che in relazione al contingentamento delle risorse finanziarie disponibili, il decreto prevede un meccanismo di accesso all’incentivo un po’ farraginoso.
In chiusura, un occhio ai vantaggi per le aziende. Considerato che l’agevolazione riguarderà la contribuzione aziendale (mediamente pari al 29%) e che questa è commisurata sull’imponibile previdenziale, un incentivo pieno di 8.060 euro consentirà l’azzeramento degli oneri contributivi per retribuzioni che si collocano, al massimo, entro i 28.000 euro annui.

 

 

 

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