TICKET LICENZIAMENTO

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La legge di bilancio 2017 appena approvata (attesa in GU) prevede anche l’esenzione (a regime dal 2017) dal pagamento del ticket licenziamento per appalti e edili. L’esenzione godeva già di una proroga per il 2016.


Comma 164
(Sgravio contributivo in caso di cambio di appalto o di chiusura di cantiere)

Il comma estende a regime la misura, finora limitata al quadriennio 2013-2016, di cui all'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, con la quale viene esclusa la corresponsione da parte del datore di lavoro di una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, dovuta nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, qualora tale interruzione dipenda da cambi di appalto o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività o da chiusura del cantiere.

 

 

Tipologia risoluzione

Ticket dovuto?

Particolarità

 

Licenziamento lavoratori per datori tenuti a versamento contributo d’ingresso procedure mobilità (l.223/91)

no

Fino al 31.12.16

Licenziamento collettivo senza accordo sindacale

si

Dal 1.1.17

Moltiplicato per 3

Licenziamenti per cambi appalto con successive assunzioni presso altri datori (clausole sociali che garantiscano continuità occupazionale)

no

A regime c.164 Finanziaria 2017

Prorogato fino al 31.12.16Msg INPS n.4269/16

Interruzioni rapporti a tempo indeterminato in settori costruzioni edili per completamento attività e chiusura cantiere

no

A regime c.164 Finanziaria 2017

Prorogato fino al 31.12.16Msg INPS n.4269/16

 

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