Detassazione 2017

News Fiscali

La legge di bilancio 2017 (attesa pubblicaizone in G.U.) prevede anche modifiche agli incentivi per i premi di produttività.

E’ previsto un rafforzamento della detassazione dei premi di produttività con l’incremento dell’importo soggetto alla tassazione del 10% che passa da 2mila a 3mila euro, che diventano 4mila (dagli attuali 2.500) nelle aziende in cui si prevede il coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro.

La fascia dei redditi che beneficia della detassazione del premio di produttività passa dagli attuali 50mila euro a 80mila euro. Spinta alla diffusione della contrattazione decentrata, quindi, per aumentare la produttività del lavoro e le retribuzioni dei lavoratori.

Inoltre, sono esclusi dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o i rischio di gravi patologie.

E’ stata introdotta anche una norma d’interpretazione autentica per chiarire che le misure di welfare possono anche essere previste da contratti nazionali, territoriali, interconfederali e aziendali.
 

Comma 160
(Detassazione dei premi di produttività)

Le norme, modificano alcuni commi dell’articolo 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) in materia di premio di produttività; in particolare dispongono:

·        l’innalzamento da 2.000 a 3.000 euro del limite di importo complessivo dei premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, assoggettati all’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (modifica del comma 182 della L. 208/2015);

·        il non assoggettamento all’imposta sostitutiva in argomento delle somme determinate secondo il valore normale di specifici beni(190) , anche qualora gli stessi siano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili di cui al comma 182; pertanto il lavoratore potrà scegliere in luogo dell’imposta sostitutiva sui premi in argomento, anche beni classificabili come benefit aziendali (es. autovetture aziendali, alloggi e prestiti) (modifica del comma 184 della L208/2015);

·        l’esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche complementari(191) , dei contributi di assistenza sanitaria(192) e del valore delle azioni(193) , versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l’imposta sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione(194) o di valore dell’offerta delle azioni(195) . Pertanto con la norma in esame sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale i contributi e le assegnazioni delle azioni in parola (introduzione del nuovo comma 184-bis della L. 208/2015);

·        l’ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni, mediante l’innalzamento da 50.000 a 80.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente individuato quale parametro di riferimento per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 185 (modifica del comma 186 della L208/2015);

·        l’innalzamento del limite di importo complessivo dei premi di risultato da 2.500 a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (modifica del comma 189 della L. 208/2015), parimenti assoggettati alla imposta sostitutiva di cui alla lettera a).

 

Comma 161

(Esclusione dalla base imponibile dei premi versati contro il rischio di non autosufficienza)

Il comma in argomento modifica il vigente articolo 51, comma 2 del TUIR 917/1986 aggiungendo la lettera f-quater); con essa si dispone l’esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o i rischio di gravi patologie (c.d. “long term care” e “dread disease”).

Comma 162
(Norma di interpretazione autentica in materia di redditi esclusi dalla base imponibile)

La norma contenuta nel comma in esame reca l’interpretazione della disposizione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR 917/1986. Nello specifico l’esclusione dalla base imponibile a fini IRPEF(205) dell’uso delle opere e dei servizi messi a disposizione dall’imprenditore, ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza(206) si interpreta nel senso che è riconosciuta anche per quelle opere e servizi forniti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

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